Flashpoint consulenza merci pericolose (ADR, IMDG, IATA, REACH, GHS)


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N.B.: I testi presentati non hanno carattere ufficiale e non sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
I testi delle leggi, decreti e circolari qui pubblicate non sono coperti dai diritti d'autore ai sensi dell'art. 5 della Legge 22/04/1941 n. 633. Il copyright si riferisce alla elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.

Si osservi che:

- la legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu

- la legislazione nazionale pubblicata nell'edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l'unica facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it

SPEDIZIONE BATTERIE: LE LINEE GUIDA DI EUROBAT 
Sono disponibili sul sito di EUROBAT (Association of European Storage Battery Manufacturers) le linee guida per il trasporto di batterie in conformità alle prescrizioni dell’edizione 2005 dell’Accordo ADR.
Riportiamo tali linee guida così come tratte dal sito www.eurobat.org
 EurobatTransportationGuideADR2005-update2006.pdf

Giurisprudenza ADR - Condannato lo speditore che non osserva gli obblighi del 1.3.2.1  
Dopo la sentenza del 14/10/2004 del Tribunale di Ravenna la giurisprudenza relativa all'ADR si arricchisce di una nuova esemplare condanna ai danni di uno speditore che ha dimostrato la più completa inosservanza delle disposizioni ADR di propria competenza (rif. 1.3.2.1).
La sentenza n. 330/2006 del 14/07/2006 depositata presso il Tribunale di Gallarate ha condannato infatti lo speditore inadempiente al risarcimento dei danni arrecati alle parti coinvolte.
Nel caso specifico lo speditore aveva inoltrato una soluzione di acido peracetico, sottoposta al regime ADR, come merce non pericolosa e, durante la fase di consegna, la rottura del collo non conforme aveva provocato danni a terzi.

DECISIONE 2006/507/CE – REGOLAMENTO CE 1195/2006: NOVITA’ SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI 
E’ stata pubblicata la Decisione 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 (G.U. dell’Unione Europea L209 del 31/07/2006) con la quale viene approvata la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP).

La convenzione prevede un insieme di regole per porre fine alla produzione, all’uso, all’importazione e all’esportazione di un primo gruppo di inquinanti organici persistenti considerati prioritari. La convenzione stabilisce inoltre le regole per l’inserimento di nuove sostanze chimiche nel proprio ambito di applicazione.

La Comunità Europea ha già adottato strumenti normativi concernenti le materie disciplinate dalla convenzione, tra i quali vi è il Regolamento CE n. 850/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.
Segnaliamo che è stato pubblicato il Regolamento CE n°1195/2006 (G.U. dell’Unione Europea L217 del 8/08/2006) che modifica l’allegato IV del suddetto Regolamento 850/2004/CE.
 Decisione_2006_507_ce.pdf
 Regolamento_2006_1195_ce.pdf
 Convenzione Stoccolma su POP.pdf

GHS: ECCO LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO 
E’ disponibile sul sito della Commissione Europea la bozza di Regolamento per l’introduzione nell’Unione
Europea del GHS.
Come è noto per il GHS sono stati presi come riferimento i principali sistemi di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici presenti a livello mondiale (in particolare: Raccomandazioni ONU sul trasporto, Direttive Europee su sostanze e preparati, Normativa Canadese su posti di lavoro, consumatori e Pesticidi, Normativa USA su posti di lavoro, consumatori e pesticidi) con l’obiettivo di creare un sistema globale armonizzato per le informazioni ambientali, di sanità e sicurezza sulle sostanze e sulle miscele chimiche pericolose, in modo da facilitare il commercio e il trasporto internazionale.
Il Regolamento CE che recepirà il GHS sostituirà, dopo un periodo di transizione, la legislazione corrente sulla classificazione e sull'identificazione delle sostanze e dei preparati chimici (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti per le sostanze, direttiva 1999/45/CE e successive modifiche per i preparati, direttiva 91/155/CEE per la redazione della scheda informativa in materia di sicurezza). Per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, le edizioni 2007 e 2009 dell’Accordo ADR e del RID saranno già in linea con le prescrizioni del GHS.
Fino al 21/10/2006 sarà possibile inviare commenti sulla proposta di Regolamento. La bozza definitiva sarà poi inviata al Parlamento e al Consiglio Europeo per la co-decisione.

In allegato riportiamo la proposta di Regolamento come tratta dal sito della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_consultation_en.htm)
 ghs_sc_volumeI.pdf
 ghs_sc_volumeII.pdf
 ghs_sc_volumeIII.pdf

CERTIFICATO DI LAVAGGIO DELLA CISTERNA: IL DOCUMENTO ECD 
Tutte le aziende che spediscono merci o rifiuti pericolosi in cisterna devono, prima di effettuare il carico, accertarsi che la cisterna abbia contenuto materie compatibili o che sia stata idoneamente bonificata per evitare il rischio di reazioni pericolose. Sono giunte alla nostra redazione numerose richieste di lettori su come potersi assicurare che il lavaggio sia effettivamente avvenuto e che sia stato effettuato correttamente.
In questo contesto riteniamo utile segnalarvi un certificato di lavaggio delle cisterne molto diffuso in Europa: il modello ECD (European Cleaning Document) ideato da EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations) nel luglio del 2005.
Il documento ECD è stato studiato per rendere facilmente comprensibile il tipo di servizio effettuato nella stazione di pulizia fornendo allo stesso tempo una certificazione di questi servizi (il sistema di numerazione lo rende un documento unico).
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.eftco.org da cui è stato tratto il modello sotto allegato.
 Modello ECD.pdf

DECRETO 27 APRILE 2006: CONTROLLO PERIODICO CISTERNE NON SOGGETTE ALLA TPED  
E’ stato pubblicato il Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti 27 aprile 2006 (G.U. n. 117 del 1/8/2006) che detta le procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei.
 DM_I&T_27_04_06.pdf