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La circolare esplicativa N. 300/A/1/52609/108/13/7 del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2006 fornisce chiarimenti sulla disposizioni previste dalla riforma dell’autotrasporto introdotta con il D.Lgs. 286/2005. La circolare affronta in particolare l’aspetto dell’accertamento delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti e delle sanzioni alla luce della nuova norma.
Con il 1 gennaio 2007 entrerà in vigore la 48esima edizione del manuale IATA Dangerous Goods Regulations. Ecco le principali novità così come anticipate dallo IATA.
Sono state pubblicate la Deliberazione n. 14/06 e la Deliberazione n. 15/06 del 27 giugno 2006 (G.U. n. 162 del 14/7/2006) con le quali viene data attuazione ad alcune delle disposizioni previste dal decreto legislativo 286/2005 in materia di certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto. In particolare:
- con la Deliberazione n. 14/06 sono definiti gli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici - con la Deliberazione n. 15/06 è istituito l'elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto, utilizzati dagli organismi di certificazione per la certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.
E’ stata pubblicata la Direttiva 2006/41/CE (G.U. dell’Unione Europea L187 del 8/07/2006) che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clothianidin e del petoxamide come sostanze attive.
L’Accordo ADR ed. 2007 entrerà in vigore per i trasporti internazionali dal 1° gennaio 2007 e diventerà cogente a partire dal 1° luglio 2007.
Le novità introdotte con la nuova edizione dell’Accordo ADR sono numerose, riportiamo di seguito un breve elenco di alcune delle principali novità:
- introduzione della nuova sezione 1.9.5 che prevede una classificazione delle gallerie in 5 categorie introducendo delle restrizioni per il loro attraversamento - marchio Sovrimballaggio: sarà necessario in doppia lingua (lingua paese speditore e una delle tre lingue ufficiali dell’Accordo ADR) - nuova etichetta per i perossidi organici (classe 5.2) - modifiche nelle prescrizioni da rispettare per numerosi numeri ONU, fra cui: UN1950 (Aerosol), UN1463 (Triossido di Cromo Anidro) - classificazione di pericolo: sono cambiati i criteri di classificazione per alcune classi di pericolo - esenzione per quantità limitata: sono cambiati i limiti per usufruire dell’esenzione per quantità limitata per numerosi numeri ONU - documento di trasporto: sono state introdotte delle modifiche nella compilazione del DDT
In seguito ad alcune segnalazioni giunte presso i nostri uffici siamo a evidenziare la presenza di alcuni errori nel Decreto Ministero della Salute del 28 febbraio 2006 (G.U. n. 92 del 20/4/2006 - Suppl. Ordinario n. 100) con il quale viene recepita la direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. In attesa della pubblicazione ufficiale di una errata-corrige si consiglia alle aziende che effettuano la vendita in Paesi UE di considerare come testo di riferimento quello contenuto nella direttiva 2004/73/CE e sue rettifiche. Alleghiamo le ultime rettifiche alla direttiva in questione